PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento retroattivo dell'equipollenza del titolo accademico).

      1. Il titolo di specializzazione conseguito dai laureati in medicina e chirurgia iscritti nel periodo tra il 1983 e il 1992 alle scuole di specializzazione istituite presso le università italiane è equipollente a quello conseguito negli altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo di vigenza della direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

Art. 2.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione specialistica).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, per tutta la durata legale del corso di formazione, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 5.000 euro ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione frequentando, a tempo pieno, i relativi corsi e ottenendo il relativo diploma di specializzazione presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
      2. Il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfetario, per tutta la durata legale del corso di formazione, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 2.000 euro ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione frequentando, a tempo parziale, i relativi corsi e ottenendo il relativo diploma di specializzazione presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
      3. Alla borsa di studio di cui ai commi 1 e 2 accedono esclusivamente i medici che, alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, hanno presentato regolare domanda giudiziaria per il riconoscimento economico retroattivo degli anni di formazione specialistica e il cui ricorso è ancora pendente. Sulle somme corrisposte ai sensi del presente articolo non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità per la corresponsione della borsa di studio di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.